Statuto
Statuto dell’Associazione „ltalian Sounding e.V.“ per es. Associazione d’interessi per l’informazione dei consumatori su prodotti e prestazioni di servizi „made in Italy“
Contenuto
§ 1 Nome, sede, anno d‘esercizio
§ 2 Scopo
§ 3 Organi dell‘associazione
§ 5 Acquisizione dell‘appartenenza
§ 6 Fine dell’appartenenza
§ 7 Diritti derivanti dall‘appartenenza
§ 8 Assemblee dei soci
§ 9 Convocazione delle assemblee dei soci
§ 10 Svolgimento delle assemblee dei soci
§ 11 Costituzione dell’assemblea e deliberazione delle decisioni nell’assemblea degli associati
§ 12 Contributo associativo
§ 13 Presidenza
§ 14 Comitato consultivo
§ 15 Modifiche allo statuto, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
§1 Nome, sede, anno d‘esercizio
(1) L’associazione adotta il nome „Italian Sounding“. Deve essere registrata nel Registro delle associazioni; successivamente alla registrazione il nome completo è “Italian Sounding e.V.”.
(2) L’associazione ha la propria sede a Francoforte sul Meno.
(3) L’anno di esercizio coincide con l’anno solare. La cassa dell’associazione viene verificata ogni anno dal tesoriere. Il tesoriere verifica se strumenti dell’associazione applicati corrispondono ai fondi stanziati e se la tenuta dei libri contabili dell’associazione avviene conformemente alle norme. A tal riguardo, il tesoriere deve relazionare l’assemblea degli associati una volta ogni anno d’esercizio.
§ 2 Scopo
Scopo dell’associazione è la promozione di interessi professionali di autonomi ed aziende con riferimento all’Italia così come la protezione del consumatore attraverso attività di spiegazioni e di consulenza.
L’associazione ha lo scopo di promuovere transazioni commerciali leali e una corretta concorrenza economica con riferimento all’Italia ed eventualmente in cooperazione con gli organi competenti della giustizia, al fine di combattere misure sleali che distorcano il mercato o siano anticoncorrenziali o pregiudichino la proprietà intellettuale.
In particolare, devono essere fornite spiegazioni ed informazioni riguardo a prodotti, i quali – indipendentemente da una indicazione di provenienza registrata – hanno la loro origine in Italia.
Obiettivo è, tra l’altro, di proteggere i consumatori da indicazioni e/o rappresentazioni ingannevoli riguardo al cosiddetto „Italian Sounding“, così come di conseguire la protezione del „Made in Italy“. L’associazione rappresenta inoltre gli interessi dei consumatori di fronte alla politica e alle autorità. L’associazione cura tali scopi, in via non provvisoria, tramite fornendo scritti, organizzando eventi, colloqui e relazioni, studi e pubblicazioni. L’associazione può perseguire questo scopo anche al di fuori della Repubblica Federale di Germania.
Tra i compiti dell’associazione rientrano, in particolare, l’osservazione del gioco concorrenziale attraverso ricerche e la rivelazione di condotte contrarie alla legge da parte di operatori di mercato così come l’informazione ai consumatori sui rischi e pericoli di tali pratiche. L’associazione offre inoltre informazioni e pubblicazioni, assegna incarichi di ricerca e incarichi per lo svolgimento di perizie.
Misure volte a perseguire gli obiettivi associativi, le quali possano generare pretese risarcitorie (in particolare intimazioni), possono essere assunte solo se la situazione finanziaria dell’associazione lo permette e il rischio processuale così come il rischio di una responsabilità per intimazione ingiustificata siano coperti.
§3 Organi dell‘associazione
Gli organi dell’associazione sono:
1. la Presidenza
2. il Comitato consultivo
3. l’Assemblea degli Associati
Qualora non sia stabilito diversamente nel presente Statuto, ogni attività degli organi dell’associazione viene svolta in modo onorario.
§4 Associati
L’associazione ha soci promozionali (§5 Abs. 1) e soci con diritto di voto (§5 Abs. 2).
§5 Acquisizione dell‘appartenenza
(1) Socio promozionale può diventare qualsiasi persona fisica dopo il compimento del diciottesimo anno e qualsiasi persona giuridica, che si riconosca nello scopo associativo e che presti regolarmente un contributo promozionale. Sulla domanda di ammissione, da redigere in forma scritta, decide la Presidenza.
(2) Socio con diritto di voto può essere qualsiasi persona fisica dopo il compimento del diciottesimo anno e qualsiasi persona giuridica, la quale versi il contributo annuale previsto per l’appartenenza. Sulla domanda di ammissione, da redigere in forma scritta, decide la Presidenza.
§ 6 Fine dell‘appartenenza
Die Mitgliedschaft endet durch:
L’appartenenza termina in caso di:
a) Decesso del socio
b) Dimissioni volontarie dall’associazione entro la fine dell’anno di esercizio, purché sia rispettato un termine di preavviso di tre mesi. La dichiarazione di dimissioni è efficace solo se viene comunicata per iscritto ad almeno un membro della Presidenza (§ 126 BGB).
c) Esclusione. L’esclusione è ammessa solo per veri di notevole importanza.
Prima dell’adozione della decisione sull’esclusione deve essere data possibilità al socio escludendo di poter prendere posizione. La decisione d’esclusione va adottata in forma scritta, va motivata e va inviata al socio stesso. Contro l’esclusione il socio escludendo può chiedere di convocare la successiva assemblea dei soci, la quale decide sull’esclusione in via definitiva. Fino alla decisione dell’assemblea dei soci i diritti del socio escludendo derivanti dall’appartenenza all’associazione sono sospesi.
§ 7 Diritti derivanti dall‘appartenenza
(1) I soci promozionali hanno il diritto di fare proposte sulle attività dell’associazione e di ricevere informazioni sulle stesse, in particolare sull’applicazione degli contributi promozionali.
(2) I soci con diritto di voto hanno i diritti riconosciuti dalla legge attualmente ai soci dell’associazione.
§8 Assemblee dei soci
(1) L’assemblea ordinaria dei soci ha luogo una volta l’anno. Assemblee straordinarie hanno luogo se ciò è necessario nell’interesse dell’associazione o se la convocazione di una tale assemblea viene richiesta, alla presidenza, da un quinto dei soci, in forma scritta, con indicazione dello scopo e della ragione.
(2) L’assemblea dei soci può stabilire che future assemblee dei soci possano essere tenute anche in video- o internetconferenza, tramite uno strumento tecnico accessibile a tutti i soci (assemblea elettronica). Lo strumento tecnico deve consentire una comunicazione come tra persone presenti e deve rendere noto l’inizio e la fine della partecipazione dei soci. Tale decisione richiede la maggioranza assoluta dei voti espressi.
(3) L’assemblea dei soci è competente per le seguenti materie:
a) Ricezione ed approvazione della relazione annuale della presidenza;
b) Discarico del presidente e del tesoriere;
c) Elezione e revoca della presidenza e del tesoriere;
d) In via eventuale, fissazione della quota di contributo annuale e di contributo promozionale;
e) Adozione di delibere su reclami contro il rifiuto alla richiesta di ammissione così come su una convocazione contro una decisione di esclusione assunta attraverso la presidenza;
f) Nomina di membri onorari;
g) Adozione di delibere su decisioni fondamentali per la politica promozionale dell‘associazione.
§ 9 Convocazione delle assemblee dei soci
Assemblee dei soci vengono convocate dai presidenti della presidenza, o in caso di impedimento dai vicepresidenti, per E-Mail o per lettera semplice inviata a tutti i membri dell‘associazione. Assieme alla convocazione va comunicato l’ordine del giorno fissato dalla presidenza. Il termine minimo per la convocazione è di due settimane. Per il rispetto del termine è sufficiente l’invio, entro il termine stesso, di E-Mail all’ultimo indirizzo conosciuto del socio o la consegna dell’invito alla posta, con indicazione dell’ultimo indirizzo conosciuto del socio.
§ 10 Svolgimento delle assemblee dei soci
(1) L’assemblea dei soci viene diretta dal presidente L’assemblea degli associati viene diretta dal presidente, o nel caso di suo impedimento da uno dei vicepresidenti o da un altro membro della presidenza. Nel caso in cui alcun membro della presidenza sia presente, l’assemblea determina il suo presidente d’assemblea. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario.
(2) Al più tardi entro una settimana antecedente al giorno dell’assemblea die soci, ogni socio può richiedere alla presidenza, in forma scritta, l’integrazione dell’ordine del giorno con ulteriori incombenti, escluso tuttavia modificazioni allo statuto. L’ordine del giorno va corrispondentemente integrato all’inizio dell’assemblea dei soci dal presidente dell‘Assemblea. Su richieste di integrazione dell’ordine del giorno, le quali vengano proposte soltanto durante l’assemblea dei soci, decide l’assemblea dei soci stessa. Per l’accettazione della richiesta è necessaria una maggioranza di tre quarti die voti validi espressi.
(3) Per ogni assemblea die soci va redatto un verbale, il quale va sottoscritto dal rispettivo presidente dell’assemblea e dal segretario.
§11 Costituzione dell’assemblea e deliberazione delle decisioni nell’assemblea degli associati
(1) Nell’assemblea dei soci ogni membro con diritto di voto ha un voto. Per l’assemblea, un tale membro delegare un altro membro con diritto di voto, in forma scritta (§ 126 BGB) o in forma elettronica (§ 126 a BGB), al fine di esercitare il suo diritto di voto.
(2) L’assemblea è regolarmente costituita, se è presente, o comunque vi partecipa in forma elettronica, più della metà dei membri con diritto di voto presenti all’apertura della stessa.
(3) Le astensioni contano come voto non valido. Per l’esclusione di soci, per le modificazioni statutarie, per modificazioni dello scopo associativo e per lo scioglimento dell’associazione è necessaria una maggioranza di tre quarti.
Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano o in via elettronica in caso di assemblee elettroniche; se un terzo dei soci comparsi lo richiede, la votazione deve avvenire in forma scritta.
§ 12 Contributo associativo
(1) Il contributo associativo viene stabilito dall’assemblea dei soci. Fatte salve future modifiche, esso ammonta a 500 euro ogni anno di esercizio.
(2) Nell’anno adesione all’associazione va pagato l’intero contributo annuale. Scadenza e la modalità di pagamento del contributo vengono stabilite alla presidenza. In singoli casi motivati, la presidenza può determinare che il contributo avvenga in altre forme rispetto al pagamento in denaro, oppure che il pagamento del contributo venga prorogato.
§ 13 Presidenza
(1) La presidenza di compone di due presidenti, quattro vicepresidenti così come il tesoriere.
La Camera di Commercio italiana di Monaco di Baviera-Stoccarda e.V. e la Camera di Commercio italiana per la Germania e.V. con sede a Francoforte sul Meno indicano un presidente ciascuno.
(2) La presidenza viene eletta dall’assemblea dei soci per la durata di un anno; resta tuttavia in carica anche dopo il decorso della durata del proprio mandato fino alla nuova elezione. Nel caso in cui un membro della presidenza venga meno dalla propria carica durante il proprio mandato, i restanti membri della presidenza possono nominare un membro sostituto per la restante durata del mandato.
(3) I membri della presidenza sono autorizzati solo congiuntamente alla rappresentanza dell‘associazione.
(4) La presidenza è competente per tutte le questioni dell’associazione che lo statuto o disposizioni legislative non attribuiscano ad un altro organo dell‘associazione. La presidenza trattiene gli affari correnti dell’associazione. Ha inoltre i seguenti compiti:
a) Preparazione ed assunzione di misure promozionali volte alla protezione del consumatore;
b) Determinazione del piano di bilancio per l’anno d‘esercizio;
c) Adozione di decisioni sul perseguimento stragiudiziale o giudiziale dei fini associativi;
d) Adozione di decisioni su negozi giuridici con valore inferiore a 5000 Euro;
e) Preparazione delle assemblee dei soci e fissazione degli ordini del giorno;
f) Convocazione dell’assemblea dei soci;
g) Esecuzione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
h) Informativa ai membri sulle questioni dell’associazione, in particolare attraverso la redazione di un rapporto annuale.
(5) La presidenza assume le proprie decisioni, in generale, in sedute della presidenza, le quali vanno convocate da uno dei presidenti, o in caso di suo impedimento dal secondo presidente, in forma scritta, telefonica o per E-Mail. Non è necessaria una comunicazione dell’ordine del giorno. Deve essere rispettato un termine di convocazione di una settimana. La presidenza è regolarmente costituita se sono presenti almeno tre membri della stessa. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità di voto decide il voto del presidente della seduta. Il presidente della seduta viene espresso a turno da un membro della Camera di Commercio italiana di Monaco di Baviera-Stoccarda e.V. e la Camera di Commercio italiana per la Germania e.V.
Una delibera della presidenza può essere adottata in forma scritta, telefonicamente o anche tramite video- o internetconferenza, tramite uno strumento tecnico accessibile a tutti i membri, il quale consenta una comunicazione al pari che tra persone presenti e renda noto inizio e fine della partecipazione dei membri. Delle deliberazioni della presidenza va redatto un verbale che deve essere sottoscritto dalla presidente della seduta.
§14 Il Comitato consultivo
(1) Il Comitato consultivo si compone di membri della presidenza, di membri scientifici del comitato consultivo ed eventualmente dei direttori dei reparti.
(2) A comporre il comitato scientifico devono essere chiamati membri che si confrontino in modo scientifico con questioni di cui allo scopo dell’associazione. Ciò può avvenire in forza di studi, pubblicazioni o perizie.
Il comitato viene eletto dalla presidenza per la durata di un anno; resta tuttavia in carica anche successivamente alla scadenza del suo mandato, fino a nuova elezione.
(3) Il Comitato ha il compito di fornire consulenza riguardo a importanti questioni riguardanti l’associazione. Il Comitato deve essere sentito in particolare:
a) prima della determinazione del piano di bilancio per l’anno d’esercizio;
b) prima dell’adozione di delibere sul perseguimento in via stragiudiziale o giudiziale dello scopo associativo;
c) prima dell’adozione di delibere su negozi giuridici con valore superiore ad euro 5000;
d) prima dell’adozione di delibere su ulteriori questioni dell’associazione di particolare importanza, su richiesta della presidenza.
(4) Il Comitato opera in generale in sedute, le quali sono da convocarsi da parte di uno dei presidenti dell’associazione, o in caso di impedimento di questo da parte del secondo presidente, in forma scritta, per telefono o per E-Mail. Non è necessaria una comunicazione dell’ordine del giorno. Deve essere rispettato un termine di convocazione di una settimana. Il presidente della seduta viene scelto a turno tra un membro della Camera di Commercio italiana di Monaco di Baviera-Stoccarda e.V. e la Camera di Commercio italiana per la Germania e.V.
Una seduta del Comitato può avvenire in forma scritta, per telefono o anche per Video- o Internetconferenza, attraverso uno strumento tecnico accessibile a tutti i membri, il quale consenta una comunicazione come tra persone presenti e renda noto l’inizio e la partecipazione dei membri. Delle sedute deve redigersi verbale, il quale va sottoscritto dal presidente della seduta.
§15 Modificazioni dello statuto, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
(1) Una modificazione pianificata dello statuto deve essere resa nota nell’invito all’assemblea dei soci, quale ordine del giorno. Sullo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo attraverso una specifica assemblea dei soci appositamente convocata con il suddetto ordine del giorno. Delibere sullo scioglimento dell’associazione richiedono la maggioranza dei tre quarti dei voti validi espressi.
(2) Qualsiasi modificazione statutaria va resa nota all’ufficio fiscale competente attraverso invio dello statuto modificato. Modificazioni o integrazioni dello statuto, che siano prescritte dalle competenti autorità di registro o dall’agenzia fiscale, vengono adottate dalla presidenza e non richiedono alcuna delibera dell’assemblea. Esse devono essere comunicate ai soci al più tardi con l’invito alla successiva assemblea dei soci.
(3) In caso di scioglimento dell’associazione o di venir meno dello scopo dell’associazione, il patrimonio dell’associazione stessa viene devoluto in parti uguali alla Camera di Commercio italiana di Monaco di Baviera e.V. e alla Camera di Commercio italiana per la Germania e.V.